STATUTO
DENOMINAZIONE-SEDE-SCOPO
ARTICOLO 1
1.
E’ costituita
l’Associazione “FEDERAZIONE
DELLE ASSOCIAZIONI ITALIANE
DI PSICOTERAPIA – F.A.I.P.”
ARTICOLO2
1.
L’Associazione
non ha scopo di lucro,
ha sede in Roma, alla
Via Pirro Ligorio n,12
2.
E’ vietato distribuire,
anche in modo indiretto,
utili o avanzi di gestione,
nonché fondi, riserve o
capitale, durante la vita
dell’Associazione, salvo che
la destinazione o la
distribuzione non siano
imposti dalla legge
3.
Possono essere istituite
sedi secondarie, operative
ed amministrative su
delibera del Consiglio
Direttivo.
ARTICOLO 3
La “F.A.I.P.”
ha lo scopo di raccogliere
in un’associazione comune le
organizzazioni professionali
impegnate nella psicoterapia
nei vari orientamenti,
nonché singoli
professionisti; promuovere
lo sviluppo e la
regolamentazione degli
standard professionali nella
psicoterapia in armonia con
gli orientamenti della
Unione Europea e della
European Association
Psychoterapy cui aderisce
quale “membro associativo
nazionale”; promuovere la
psicoterapia come disciplina
specifica della quale
l’esercizio rappresenta una
professione autonoma,
secondo lo spirito della
Dichiarazione sulla
Psicoterapia di Strasburgo
del 1990; adottare ed
aggiornare un codice
deontologico, relativo
all’esercizio professionale
della psicoterapia con
riguardo alla tutela degli
utenti, degli
psicoterapeuti, dei didatti
e degli allievi in
formazione; promuovere lo
scambio di idee e di
esperienze tra i diversi
orientamenti; compiere ogni
azione ritenuta utile al
raggiungimento dei propri
obiettivi ed alla
realizzazione delle proprie
attività; promuovere, per il
beneficio della
collettività, il sollievo
dalle sofferenze collegate
ai disturbi mentali
attraverso lo sviluppo della
professione della
psicoterapia
e di tutte quelle
metodologie che operano al
fine di ridurre il disagio
della persona umana e
promuovere lo sviluppo delle
sue potenzialità, del suo
benessere, della sua
creatività e della sua
formazione permanente ed
comunicazione.
PATRIMONIO ED ESERCIZI
SOCIALI
ARTICOLO 4
1.
Il patrimonio
dell’associazione è
costituito:
a)
dai beni mobili ed immobili
che diverranno di proprietà
dell’Associazione;
b)
da eventuali fondi di
riserva costituiti con le
eccedenze di bilancio;
c)
da eventuali erogazioni,
donazioni e lasciti;
d)
da contributi di Enti e di
simpatizzanti
dell’Associazione.
2.
Le entrate dell’Associazione
sono costituite:
a)
dall’introito delle quote di
ammissione di nuovi soci e
delle quote associative
annue;
b)
dall’utile derivante da
organizzazioni di
manifestazioni o
partecipazione ad esse;
c)
da ogni altra entrata che
concorra ad incrementare
l’attivo sociale,
finalizzata al perseguimento
o il supporto dell’attività
istituzionale.
ARITCOLO 5
1.
L’esercizio
finanziario chiude al 31
dicembre di ogni anno.
2.
Entro novanta giorni dalla
fine di ogni esercizio verrà
predisposto dal Consiglio
Direttivo il rendiconto
consuntivo e il bilancio
preventivo del successivo
esercizio.
SOCI
ARTICOLO 6
1.
Sono soci gli
Enti e le persone la cui
domanda di ammissione verrà
accettata dal Consiglio
Direttivo. La domanda è
irricevibile se al momento
della presentazione il
richiedente non abbia
versato la quota di
ammissione annualmente
decisa dal Consiglio
Direttivo. In caso di
mancato versamento della
quota associativa annua, il
socio decade di diritto e
non ha diritto al rimborso
della quota di ammissione.
2.
In caso di mancato
accoglimento della domanda
di ammissione, la quota di
ammissione verrà restituita.
3.
I soci che non avranno
comunicato per iscritto il
loro recesso entro il 30
novembre di ogni anno
saranno considerati soci
anche per l’anno successivo
ed obbligati al versamento
della quota annuale
d’associazione.
ARTICOLO 7
1.
Per essere
ammessi a far parte
dell’Associazione gli
aspiranti debbono accettare
incondizionatamente il
presente statuto e
uniformarsi alle sue
clausole, nonché alle
prescrizioni dell’eventuale
regolamento emanato a cura
del Consiglio Direttivo ed
affisso nella sede sociale.
2.
Il socio che non osservi lo
statuto, l’eventuale
regolamento e le
disposizioni emanate dal
Consiglio Direttivo
nell’ambito dei suoi poteri,
si renda responsabile di
infrazioni disciplinari o
comunque nuoccia con il suo
comportamento al buon fine
dell’Associazione, può
essere sospeso dal Consiglio
Direttivo dall’esercizio dei
diritti di socio per una
durata non superiore a sei
mesi, fermi restando tutti i
suoi obblighi sociali.
3.
Le somme versate per la
tessera sociale e le quote
annuali di adesione
all’Associazione non sono
rimborsabili in nessun caso.
Queste sono altresì
intrasmissibili.
4.
È vietata la temporaneità
della partecipazione alla
vita associativa.
ARTICOLO 8
1.
l’Associazione è costituita
dalle seguenti categorie di
soci:
-
FONDATORI
-
ORDINARI-ORGANIZZAZIONI
-
ONORARI
a)
sono soci FONDATORI coloro
che hanno costituito la
presente Associazione, o che
aderiscono entro 30 giorni
dalla data della sua
costituzione; ai fini del
diritto di partecipazione e
di voto in assemblea si
applicano le norme relative
ai Soci Ordinari.
b)
Sono soci ORDINARI –
ORGANIZZAZIONI le
Associazioni, gli Enti, gli
Istituti e le Società
italiane di Psicoterapia che
abbiano i seguenti
requisiti:
-
uno statuto con una
struttura contabile ed
amministrativa;
Per quanto
riguarda le Scuole di
formazione di psicoterapeuti
è altresì necessario che
esse prevedano una
formazione di carattere
scientifico fondata su un
metodo di Psicoterapia della
durata di almeno quattro
anni.
Per carattere
scientifico si intende:
-
un programma completo della
preparazione
nell’orientamento specifico;
-
un metodo di formazione
sostenuto da pubblicazioni;
-
una teoria della
personalità, dei disturbi
patologici e delle modalità
di intervento;
-
una formazione personale
teorico-pratica.
Ogni socio
Ordinario-Organizzazione ha
diritto ad un delegato per
l’Assemblea; allo stesso
spetta altresì per ogni
dieci associati, o frazione
non inferiore a cinque, un
ulteriore delegato per
l’Assemblea.
c)
Sono soci
ORDINARI-INDIVIUDALI i
singoli terapeuti che
abbiano completato la loro
preparazione in
psicoterapia, secondo i
parametri dello statuto
dell’EAP-EUROPA.
I soci
ordinari-individuali possono
associarsi in aree e/o
Indirizzi per lo sviluppo ed
il confronto scientifico.
Essi hanno diritto ad un
delegato per l’assemblea
ogni dieci, o frazione non
inferiore a cinque.
d)
soci ONORARI: il Consiglio
Direttivo può eleggere quali
soci onorari professionisti
anche stranieri che si siano
insigniti di singolari
benemerenze nella
Psicoterapia e che siano
disponibili a sostenere
l’Associazione con
indicazioni e consulenze
laddove richiesti: gli
stessi sono esenti dal
pagamento delle quote
annuali e non hanno diritto
di voto.
I soci
onorari vengono nominati su
proposta del Consiglio
Direttivo, a maggioranza dei
/ dello
stesso e
ratificati per maggioranza
semplice dall’Assemblea
Generale.
Gli
stessi dovranno inoltrare
accettare per iscritto la
loro nomina.
2.
Sono ammessi come soci alla
F.A.I.P., le organizzazioni
ed i singoli psicoterapeuti
già iscritti all’EAP –
EUROPA, che ne facciano
richiesta.
3.
Ferma restando la decisione
vincolante del Consiglio
Direttivo, possono essere
ammessi come soci ordinari
le associazioni, italiane ed
estere, che vengano
garantite per gli standard
da un’associazione generale
già iscritta alla F.A.I.P.
ARTICOLO 9
1.
Il socio deve
versare le quote sociali
annuali stabilite entro il
31 gennaio di ogni anno ed
astenersi da qualsiasi atto
che possa nuocere
all’Associazione.
2.
La qualità di socio si perde
per decesso, dimissioni e
per morosità o indegnità: la
morosità verrà sancita
dall’assemblea dei soci, a
maggioranza semplice.
3.
Il socio che resti arretrato
con il pagamento delle quote
scadute per un periodo non
inferiore a tre mesi e che
non adempia all’obbligo
relativo entro il termine di
trenta giorni dalla
ricezione di formale invito
di pagamento fattogli dal
Presidente, con lettera
raccomandata, è dichiarato
decaduto per morosità con
provvedimento del Consiglio
Direttivo annotato nell’Albo
dei Soci. In tal caso il
socio che ne farà richiesta
non potrà essere riammesso
nell’Associazione prima che
siano decorsi tre anni.
ORGANI
ARTICOLO 10
1.
Gli organi
dell’Associazioni sono:
-
l’Assemblea dei Soci;
-
il Consiglio Direttivo;
-
il Presidente e i
Vicepresidenti;
-
il Segretario;
-
il Tesoriere;
-
il Collegio dei Revisori;
-
il Collegio dei Probiviri.
ASSEMBLEA
ARTICOLO 11
1.L’Assemblea
dei Soci è l’organo sovrano
dell’associazione.
Può essere ordinaria
e straordinaria.
2.
I soci partecipano
all’Assemblea per mezzo dei
delegati computati secondo
quanto previsto dall’art. 8
dello statuto. Il quorum per
le Assemblee dei Soci va
computato con il criterio
dei delegati.
3.
L’Assemblea ordinaria ha
luogo:
a)
ogni anno entro il (30
aprile)
per l’approvazione
del rendiconto consuntivo
dell’esercizio precedente e
del bilancio preventivo
dell’anno in corso
presentati dal Consiglio
Direttivo, nonché per la
elezione delle cariche
sociali;
b)
quando il Consiglio
Direttivo ritenga opportuno
convocarla per discutere
questioni sociali.
c)
Quando il Consiglio
Direttivo sia dimissionari;
d)
Quando 1/5 dei soci ne
richieda la convocazione al
Consiglio Direttivo
specificando gli argomenti
da porre all’ordine del
giorno.
4.
L’Assemblea straordinaria
può avere luogo in qualunque
momento:
a)
quando il Consiglio
Direttivo lo ritenga
necessario;
b)
quando la maggioranza dei
soci ne richieda per
iscritto la convocazione al
Consiglio Direttivo
specificando gli argomenti
da porre all’ordine del
giorno
ARTICOLO 12
1. la
convocazione dei soci per le
assemblee ordinarie e
straordinarie sarà fatta
mediante comunicazione
scritta diretta a ciascun
socio e mediante affissione
nell’Albo dell’Associazione
dell’avviso di convocazione
contenente l’ordine del
giorno, almeno dieci giorni
prima della data fissata per
l’adunanza.
2.Qualora il
Presidente del Consiglio
Direttivo non provveda
tempestivamente alla
convocazione delle assemblee
richieste dai soci, decorsi
trenta giorni da tale
richiesta la convocazione
potrà essere fatta dal
Presidente del Collegio dei
Revisori.
3.In caso di
dimissioni della maggioranza
dei componenti del Consiglio
Direttivo, l’Assemblea deve
essere convocata entro
trenta giorni dalla data
delle dimissioni a cura del
Presidente del Consiglio
dimissionario o, in difetto,
dal Presidente del Collegio
dei Revisori.
4.
L’Assemblea può essere
convocata anche fuori della
sede sociale.
ARTICOLO 13
1.
L’Assemblea
ordinaria annuale ha per
oggetto:
a)
la discussione e la
approvazione del bilancio
preventivo e del rendiconto
consuntivo;
b)
la discussione su ogni altro
argomento di ordinaria
amministrazione;
c)
la elezione delle cariche
sociali alla scadenza
2.
E’ in facoltà dei soci,
purché la relativa richiesta
sia presentata al Consiglio
Direttivo con lettera
raccomandata sottoscritta da
almeno 1/5 dei soci entro il
31 dicembre di ogni anno,
ottenere l’inclusione di
argomenti all’ordine del
giorno.
ARTICOLO 14
1.
L’Assemblea sarà
regolarmente costituita in
prima convocazione con la
presenza di almeno la
metà più uno dei soci.
3.
Trascorsa un’ora da quella
fissata per la prima
convocazione, l’Assemblea si
riterrà validamente
costituita in seconda
convocazione qualunque sia
il numero dei soci presenti.
ARTICOLO 15
1.
Hanno diritto
di intervenire all’Assemblea
tutti i soci in regola con
il pagamento della quota
associativa.
2.
I soci partecipano
all’assemblea per mezzo dei
propri delegati e possono
farsi rappresentare anche da
altri soci, anche se membri
del Consiglio Direttivo, nel
limite di una delega
nominativa e salvi, in
questo caso, l’approvazione
dei bilanci e le
deliberazioni in merito a
responsabilità dei
Consiglieri.
ARTICOLO 16
1.
L’Assemblea è
presieduta dal Presidente
del Consiglio Direttivo, in
mancanza dal Vicepresidente
più anziano; in mancanza di
quest’ultimo dall’altro
Vicepresidente; in mancanza
l’Assemblea nomina il
proprio Presidente.
2.
Assiste all’Assemblea il
Segretario e, se il
Presidente lo ritiene,
possono essere nominati due
scrutatori.
3.
Spetta al Presidente
dell’Assemblea di constatare
la regolarità delle deleghe
e il diritto di intervento
nell’Assemblea.
ARTICOLO 17
1.
Le
deliberazioni dell’Assemblea
saranno prese a maggioranza
semplice.
2.
Le deliberazioni
eventualmente concernenti la
trasformazione, la fusione,
lo scioglimento
dell’Associazione e le
modifiche dello Statuto
dovranno essere approvate
con il voto favorevole di
almeno 2/3 dei soci in sede
di Assemblea straordinaria.
3.
Tutte le deliberazioni
debbono constatare del
verbale sottoscritto dal
Presidente e dal Segretario
dell’Assemblea e trascritte
nell’apposito registro.
ARTICOLO 18
1.
Le votazioni
dell’Assemblea avverranno,
ad insindacabile scelta del
Presidente dell’Assemblea,
per alzata di mano, per
appello nominale o con voto
segreto.
IL PRESIDENTE
ARTICOLO 19
1.
Il Presidente
ha la legale rappresentanza
dell’Associazione rispetto
ai terzi ed in giudizio.
2.
Presiede la riunione del
Consiglio Direttivo e, in
caso di parità di voti, il
suo voto prevale.
3.
In caso di impedimento è
sostituito da uno dei
Vicepresidenti.
CONSIGLIO DIRETTIVO
ARTICOLO 20
1.
L’Associazione è
amministrata da un Consiglio
Direttivo composto da un
minimo di cinque membri ad
un massimo di quindici
membri eletti dall’Assemblea
dei soci per la durata di
tre anni
2.
In caso di dimissioni o
decesso di un Consigliere,
il Consiglio alla prima
riunione provvede alla sua
sostituzione chiedendone la
ratifica alla prima
Assemblea annuale.
ARTICOLO 21
1.
Il Consiglio Direttivo, alla
prima riunione successiva
alla sua elezione, nominata
tra i propri componenti, il
Presidente, due
Vicepresidente, il Tesoriere
ed il Segretario. Nessun
compenso è dovuto ai
componenti del Consiglio.
2.
Il Presidente, i
Vicepresidente, il
Segretario ed il Tesoriere
da soli o con altri
Consiglieri formano la
Giunta Esecutiva che metterà
in atto le decisioni del
Consiglio Direttivo; potrà
compiere atti di ordinaria
amministrazione e, in
eccezionali casi di
comprovata urgenza,
delibererà con i poteri del
Consiglio salvo a sottoporre
alla ratifica di questo le
proprie deliberazioni.
ARTICOLO 22
1.
Il Consiglio si riunisce
tutte le volte che il
Presidente lo ritenga
necessario o che ne sia
fatta richiesta da almeno
due dei suoi membri e
comunque almeno una volta
all’anno per deliberare in
ordine al consuntivo, al
preventivo ed all’ammontare
della quota di ammissione e
della quota associativa
annua.
2.
Per la validità delle
deliberazioni occorre la
presenza effettiva della
maggioranza dei membri del
Consiglio ed il voto
favorevole della maggioranza
dei presenti; in caso di
parità prevale il voto di
chi presiede.
3.
Il Consiglio è presieduto
dal Presidente, in una sua
assenza dal Vicepresidente
più anziano, in assenza di
quest’ultimo dall’altro
Vicepresidente, in assenza
di tutti questi, dal più
anziano di età dei presenti.
4.
Delle riunioni del Consiglio
verrà redatto, su apposito
libro il relativo verbale,
che verrà sottoscritto dal
Presidente e dal Segretario.
ARTICOLO 23
1.
Il Consiglio è investito dei
più ampi poteri per la
gestione ordinaria e
straordinaria
dell’Associazione, senza
limitazioni.
2.
Esso procede pure alla
nomina di dipendenti ed
impiegati determinandone la
retribuzione e compila il
Regolamento per il
funzionamento
dell’Associazione, la cui
osservanza è obbligatoria
per tutti gli associati.
IL SEGRETARIO
ARTICOLO 24
1.
Il Segretario redige i
verbali delle riunioni,
attende alla corrispondenza,
cura la tenuta dell’Albo dei
soci, trasmette gli inviti
per le adunanze del
Consiglio Direttivo e delle
Assemblee.
2.
In assenza del Segretario, i
verbali delle riunioni del
Consiglio Direttivo verranno
redatti dal Consiglio più
giovane.
IL TESORIERE
ARTICOLO 25
1.
Il Tesoriere cura la tenuta
dei registri contabili. Il
Consiglio Direttivo può
autorizzarlo ad avvalersi
dall’ausilio di un
consulente.
2.
Il Tesoriere provvede alla
riscossione delle entrate e
al pagamento delle spese.
3.
I mandati di pagamento delle
spese, corredate dei
documenti giustificativi,
dovranno essere autorizzati
dal Presidente e dal
Segretario.
COLLEGIO DEI REVISORI
ARTICOLO 26
1.
La gestione
contabile-finanziaria
dell’Associazione è
controllata da un Collegio
di Revisori, costituito da
tre membri eletti ogni tre
anni dall’Assemblea dei
soci.
2.
I revisori dovranno
accertare la regolare tenuta
della contabilità sociale,
redigeranno una relazione ai
bilanci annuali, potranno
accertare la consistenza di
cassa e l’esistenza dei
valori e dei titoli di
proprietà sociale e potranno
procedere in qualsiasi
momento, anche
individualmente, ad atti di
ispezione e di controllo.
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
ARTICOLO 27
1.
Tutte le
controversie sociali e tra
questi e l’Associazione o
suoi Organi, saranno
sottoposte, con esclusione
di ogni altra giurisdizione,
alla competenza dei tre
Probiviri da nominarsi
dall’Assemblea; essi
giudicheranno ex bono et
aequo senza formalità di
procedura. Il loro lodo sarà
inappellabile.
BILANCIO DI PREVISIONE E
RENDICONTO CONSUNTIVO
ARTICOLO 28
La gestione ha inizio il 1°
gennaio e termina il 31
dicembre di ogni anno. Il
Consiglio Direttivo
presenterà ogni anno
all’Assemblea ordinaria, per
l’approvazione di cui
all’art.11 il bilancio di
previsione e il rendiconto
consuntivo. Il rendiconto
economico finanziario
dell’Associazione deve
informare circa la
situazione economica e
finanziaria
dell’associazione, con
separata indicazione
dell’attività commerciale
eventualmente posta in
essere accanto all’attività
istituzionale. Ciò anche
attraverso una eventuale
separata relazione a questo
allegata.
ARTICOLO 29
Il Consiglio Direttivo dovrà
depositare almeno quindici
giorni prima della data di
convocazione dell’Assemblea
il bilancio preventivo ed il
rendiconto con tutti i
relativi allegati presso la
segreteria dell’Associazione
consentendone l’esame, a
tutti quei soci che lo
richiedono.
SCIOGLIMENTO
ARTICOLO 30
Lo scioglimento
dell’Associazione è
deliberato, a norma dell’art.17
dello Statuto,
dell’Assemblea, la quale
provvederà alla nomina di
uno o più liquidatori. Il
patrimonio residuo che
risultasse eventualmente
dalla liquidazione è
devoluto per fini di
pubblica utilità conformi ai
fini istituzionali
dell’Associazione, sentito
l’organismo di controllo di
cui all’articolo 3, comma
190, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e salvo
diversa destinazione imposta
dalla legge.
DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 31
Le norme del presente
statuto sono integrate dal
regolamento predisposto dal
Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 32
Per tutto
quanto non previsto
espressamente dal presente
Statuto si rimanda alla
normativa vigente in
materia.
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