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CODICE DEONTOLOGICO DEI
COUNSELORS
Capo 1 -
Principi generali
Articolo 1
Le regole del
presente Codice Deontologico
sono vincolanti per tutti
gli iscritti a Registro
Nazionale dei Counselors
della F.A.I.P. Il counselor
è tenuto alla loro
conoscenza e l’ignoranza
delle medesime non esime
dalla responsabilità
disciplinare.
Articolo 2
L’inosservanza dei precetti
stabiliti nel presente
Codice Deontologico, ed ogni
azione od omissione,
comunque contrarie al
decoro, alla dignità ed al
corretto esercizio della
professione sarà sottoposta
alle sanzioni previste dalla
Commissione Disciplinare
Counseling della F.A.I.P.
secondo le norme previste
dal Regolamento del
Procedimento Disciplinare.
Articolo 3
Il counselor
considera suo dovere
accrescere le conoscenze sul
comportamento umano ed
utilizzarle per promuovere
il benessere dell’individuo,
del gruppo e della comunità.
In ogni
ambito professionale opera
per migliorare la capacità
delle persone di comprendere
se stesse e gli altri e di
comportarsi in maniera
consapevole, congrua ed
efficace.
Il counselor è consapevole
della responsabilità sociale
derivante dal fatto che,
nell’esercizio
professionale, può
intervenire
significativamente nella
vita degli altri; pertanto
deve prestare particolare
attenzione ai fattori
personali, sociali,
organizzativi, finanziari e
politici, al fine di evitare
l’uso non appropriato della
sua influenza, e non
utilizza indebitamente la
fiducia e le eventuali
situazioni di dipendenza dei
committenti e degli utenti
destinatari della sua
prestazione professionale.
Il counselor è responsabile
dei propri atti
professionali e delle loro
prevedibili dirette
conseguenze.
Art. 4
Nell’esercizio della
professione, il counselor
rispetta la dignità, il
diritto alla riservatezza,
all’autodeterminazione ed
all’autonomia di coloro che
si avvalgono delle sue
prestazioni; ne rispetta
opinioni e credenze,
astenendosi dall’imporre il
suo sistema di valori; non
opera discriminazioni in
base a religione, etnia,
nazionalità, strazione
sociale, stato
socio-economico, sesso di
appartenenza, orientamento
sessuale, disabilità.
Il counselor utilizza metodi
e tecniche salvaguardando
tali principi e rifiuta la
sua collaborazione ad
iniziative lesive degli
stessi.
Quando sorgono conflitti di
interesse tra l’utente e
l’istituzione, presso cui il
counselor opera,
quest’ultimo deve
esplicitare alle parti, con
chiarezza i termini delle
proprie responsabilità ed i
vincoli cui è
professionalmente tenuto.
In tutti i casi in cui il
destinatario ed il
committente dell’intervento
di consulenza non
coincidano, il counselor
tutela prioritariamente il
destinatario dell’intervento
stesso.
Articolo 5
Il counselor
è tenuto a mantenere un
livello adeguato di
preparazione professionale e
ad aggiornarsi nella propria
disciplina specificatamente
nel settore in cui opera.
Riconosce i limiti della
propria competenza ed usa,
pertanto, solo strumenti
teorico-pratici per i quali
ha acquisito adeguata
competenza e, ove
necessario, formale
autorizzazione.
Il counselor impiega
metodologie delle quali è in
grado di indicare le fonti
ed i riferimenti
scientifici, e non suscita,
nelle attese del
cliente/utente, aspettative
infondate.
Articolo 6
Il counselor accetta
unicamente condizioni di
lavoro che non compromettano
la sua autonomia
professionale ed il rispetto
delle norme del presente
codice.
Nella collaborazione con
professionisti di altre
discipline esercita la piena
autonomia professionale nel
rispetto delle altrui
competenze.
Articolo 7
Nelle proprie attività
professionali, nelle
attività di ricerca e nelle
comunicazioni dei risultati
delle stesse, nonché nelle
attività didattiche, il
counselor valuta
attentamente, anche in
relazione al contesto, il
grado di validità e di
attendibilità di
informazioni, dati e fonti
su cui basa le conclusioni
raggiunte; espone,
all’occorrenza, le ipotesi
interpretative alternative,
ed esplicita i limiti dei
risultati. Il counselor, su
casi specifici, esprime
valutazioni e giudizi
professionali, solo se
fondati sulla conoscenza
professionale diretta,
ovvero su una documentazione
adeguata ed attendibile.
Art. 8
Il counselor
è strettamente tenuto al
segreto professionale.
Pertanto non rivela notizie,
fatti o informazioni apprese
in ragione del suo rapporto
professionale, né informa
circa le prestazioni
professionali effettuate o
programmate, a meno che non
ricorrano le ipotesi
previste dagli articoli
seguenti.
Art. 9
Il counselor
si astiene dal rendere
testimonianza su fatti di
cui è venuto a conoscenza in
ragione del suo rapporto
professionale.
Può derogare all’obbligo di
mantenere il segreto
professionale, anche in caso
di testimonianza,
esclusivamente in presenza
di valido e dimostrabile
consenso del destinatario
della sua prestazione.
Art. 10
Il counselor,
nel caso di intervento su o
attraverso gruppi, è tenuto
ad informare, nella fase
iniziale, circa le regole
che governano tale
intervento.
E’ tenuto altresì ad
impegnare, quando
necessario, i componenti del
gruppo al rispetto del
diritto di ciascuno alla
riservatezza.
Art. 11
Nel caso di
collaborazione con altri
soggetti parimenti tenuti al
segreto professionale, il
counselor può condividere
soltanto le informazioni
strettamente necessarie, in
relazione al tipo di
collaborazione.
Art. 12
Il counselor redige le
comunicazioni scientifiche,
se pur indirizzate ad un
pubblico di professionisti
tenuti al segreto
professionale, in modo da
salvaguardare in ogni caso
l’anonimato del destinatario
della prestazione.
Art. 13
Nella sua
attività di docenza, di
didattica e di formazione il
counselor stimola negli
studenti, allievi e
tirocinanti l’interesse per
i principi deontologici,
anche ispirando ad essi la
propria condotta
professionale.
Capo II -
Rapporti con l’utenza e con
la committenza
Art. 14
Il counselor
adotta condotte non lesive
per le persone di cui si
occupa professionalmente, e
non utilizza il proprio
ruolo ed i propri strumenti
professionali per assicurare
a sé o ad altri indebiti
vantaggi.
Art. 15
Il counselor , nella fase
iniziale del rapporto
professionale, fornisce
all’individuo, al gruppo,
all’istituzione o alla
comunità, siano essi utenti
o committenti, informazioni
adeguate e comprensibili
circa le sue prestazioni, le
finalità e le modalità delle
stesse, nonché circa il
grado e i limiti giuridici
della riservatezza.
Pertanto, opera in modo che
chi ne ha il diritto possa
esprimere un consenso
informato.
Se la prestazione
professionale ha carattere
di continuità nel tempo,
dovrà essere indicata, ove
possibile, la prevedibile
durata.
Art. 16
Il counselor
si astiene
dall’intraprendere o dal
proseguire qualsiasi
attività professionale ove
propri problemi o conflitti
personali, interferendo con
l’efficacia delle sue
prestazioni, le rendano
inadeguate o dannose alle
persone cui sono rivolte.
Evita inoltre, di assumere
ruoli professionali e di
compiere interventi nei
confronti dell’utenza,
qualora la natura di
precedenti rapporti possa
compromettere la credibilità
e l’efficacia.
Art. 17
Il counselor
evita commistioni tra il
ruolo professionale e vita
privata che possano
interferire con l’attività
professionale o comunque
arrecare nocumento
all’immagine sociale della
professione.
Il counselor non sfrutta la
posizione professionale che
assume nei confronti dei
colleghi in supervisione e
di tirocinanti, per fini
estranei al rapporto
professionale.
Art. 18
Nell’esercizio della sua
professione al counselor è
vietata qualsiasi forma di
compenso che non costituisca
il corrispettivo di
prestazioni professionali .
Art. 19
Le
prestazioni professionali a
persone minorenni o
interdette sono subordinate
al consenso di chi esercita
sulle medesime la potestà
genitoriale o la tutela.
Art. 20
Quando il counselor
acconsente a fornire una
prestazione professionale su
richiesta di un committente
diverso dal destinatario
della prestazione stessa, è
tenuto a chiarire con le
parti in causa la natura e
la finalità dell’intervento.
Capo
III- Rapporti con i
colleghi
Art. 21
I rapporti
tra i counselors devono
ispirarsi al principio del
rispetto reciproco, della
lealtà e della colleganza.
Il counselor appoggia e
sostiene i Colleghi che,
nell’ambito della propria
attività, quale che sia la
natura del loro rapporto di
lavoro e la loro posizione
gerarchica, vedano
compromessa la loro
autonomia ed il rispetto
delle norme deontologiche.
Art. 22
Il counselor si impegna a
comunicare i progressi delle
sue conoscenze e delle sue
tecniche alla comunità
professionale, anche al fine
di favorirne la diffusione
per scopi di benessere umano
e sociale.
Art. 23
Nel
presentare i risultati delle
proprie ricerche, il
counselor è tenuto ad
indicare la fonte degli
altrui contributi.
Art. 24
Il counselor
si astiene dal dare
pubblicamente su colleghi
giudizi negativi relativi
alla loro formazione, alla
loro competenza ed ai
risultati conseguiti a
seguito di interventi
professionali, o comunque
giudizi lesivi del loro
decoro e della loro
reputazione professionale.
Costituisce aggravante il
fatto che tali giudizi
negativi siano volti a
sottrarre clientela ai
colleghi.
Qualora ravvisi casi di
scorretta condotta
professionale che possano
tradursi in danno per gli
utenti o per il decoro della
professione, il counselor è
tenuto a darne tempestiva
comunicazione alla
Commissione Disciplinare
della F.A.I.P.
Art. 25
Il counselor accetta il
mandato professionale
esclusivamente nei limiti
delle proprie competenze.
Qualora l’interesse del
committente e/o del
destinatario della
prestazione richieda il
ricorso ad altre specifiche
competenze, il counselor
propone la consulenza o
l’invio ad altro collega o
ad altro professionista.
Art. 26
Nell’esercizio della propria
attività professionale e
nelle circostanze in cui
rappresenta pubblicamente la
professione a qualsiasi
titolo, il counselor è
tenuto ad uniformare la
propria condotta ai principi
del decoro e della dignità
professionale.
Capo IV-
Rapporti con la società
Art. 27
Il counselor
presenta in modo corretto ed
accurato la propria
formazione , esperienza e
competenza. Riconosce quale
suo dovere quello di aiutare
il pubblico e gli utenti a
sviluppare in modo libero e
consapevole giudizi,
opinioni e scelte.
Art. 28
Il counselor non assume
pubblicamente comportamenti
scorretti finalizzati al
procacciamento della
clientela. In ogni caso, la
pubblicità e l’informazione,
concernenti l’attività
professionale, devono essere
ispirate a criteri di
decoro professionale, di
serietà scientifica e di
tutela dell’immagine della
professione.
Capo V -
Norme di attuazione
Art. 29
Il presente Codice
Deontologico, approvato dal
Consiglio Direttivo della
F.A.I.P.,nella seduta del 7
Giugno 2003 in Roma, è il
testo al quale si atterrà la
Commissione Deontologica
Counseling, allorché
convocata per risolvere
abusi ed illiceità inerenti
la professione di counselor.
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